Cose da sapere prima di sposarsi


Questa sezione del sito si propone come una piccola "guida" introduttiva agli aspetti tecnico-burocratici del Matrimonio, affrontando ogni argomento nell'aspetto più generale.

Per informazioni precise e dettagliate, si rimanda agli uffici competenti.

 

Ecco i primi passi da compiere una volta deciso di convolare a nozze:

 

A) l'autocertificazione
La prima cosa da fare è di recarsi all'ufficio competente del Comune con alcuni mesi di anticipo rispetto alla data che avete prescelto per le nozze. Puo' andare anche uno solo dei due fidanzati, ma è importante che porti i un documento valido di riconoscimento, sia il suo che quello dell'altro;
Se non si è residenti nello stesso comune, si può scegliere indifferentemente in quale dei due recarsi, i Comuni si trasmetteranno i dati tra loro;
Presso l'ufficio matrimoni, vi faranno compilare un modulo di autocertificazione in carta semplice senza nessun obbligo di apporre bolli e di autenticare la firma;

L'ufficio stesso richiederà tutta la documentazione necessaria e vi diranno dopo quanto tempo ritornare per fissare la data della "promessa di matrimonio".

B) La promessa di matrimonio
La promessa di matrimonio è il primo atto ufficiale che farete e serve sia per il rito civile che religioso. ha valore giuridico ma non è vincolante;
In pratica è questo: ci si reca al Comune nella data da loro stabilita, o concordata insieme, e lì i due fidanzati in presenza di due testimoni (non essendo necessariamente gli stessi del matrimonio, per questa occasione, si possono scegliere anche testimoni diversi, spesso gli stessi impiegati comunali si prestano a questa funzione) dichiarano di fronte all’Ufficiale di Stato Civile l’intenzione di volersi sposare liberamente e firmano la richiesta per le pubblicazioni civili.

C) Le pubblicazioni
Dopo la promessa, nel Comune di residenza (in entrambi se gli sposi sono di comuni differenti) vengono affisse le pubblicazioni che non son altro che un foglio con su scritti tutti i dati anagrafici ed il luogo dove verranno celebrate le nozze.
Restano esposte per almeno otto giorni comprendenti due domeniche successive e hanno lo scopo di rendere pubblica a tutti l'intenzione di contrarre matrimonio, per dare la possibilità a chi, per qualsiasi motivo, volesse opporsi.

Dopo quattro giorni dalle pubblicazioni, viene rilasciato un nulla osta che è valido per 180 giorni entro i quali il matrimonio deve essere celebrato. Se si supera tale limite, si è costretti a ripetere da capo tutta la trafila.

Se il matrimonio viene celebrato in Chiesa, occorre presentare al Comune la richiesta di pubblicazioni rilasciata dal parroco.

 prossimi argomenti:

  • ·           Matrimonio Civile
  • ·           Matrimonio in Chiesa
  • ·           Il Congedo matrimoniale

Riferimenti giuridici

Matrimonio in Comune

 Il matrimonio civile viene celebrato dal Sindaco o da un Ufficiale di Stato civile nel Comune di residenza di uno dei due fidanzati. Il rito civile è molto più breve di quello religioso, e consiste in alcune domande formali ai futuri sposi e nella successiva lettura da parte del sindaco (o chi per lui) degli articoli del Codice Civile che riguardano i diritti e i doveri dei coniugi. Il tutto in presenza di due testimoni (al contrario del rito religioso essi non possono essere più di due).  E' possibile celebrare le nozze in un Comune diverso, previa autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza.

 Negli ultimi anni il costume sta cambiando anche la celebrazione dei matrimoni civili. Non è raro, infatti, che per l'occasione i futuri sposi si rivolgano a fiorai per addobbare la sala comunale e musicisti che sottolineino i momenti più importanti. In particolare sia nella Penisola Sorrentina che in Costiera Amalfitana, così come nell'isola di Capri, molti Comuni stanno adibendo alla celebrazione dei matrimoni, appositi luoghi, anche al di fuori della casa comunale, con l'intento di offrire uno scenario più consono e romantico.
 

IN ITALIA POSSONO SPOSARSI:

1. I cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età e che abbiano libertà di stato. Per libertà di stato si intende che non siano legati da un precedente matrimonio civile o da uno religioso che sia stato scritto nei registri dello stato civile.

2. I cittadini che non siano legati da vincoli di parentela, affinità, adozione ed affiliazione, nei gradi stabiliti dal Codice Civile.

3. I cittadini che abbiano compiuto 16 anni, provvisti di autorizzazione del Tribunale dei minori.

4. I cittadini già coniugati che abbiano ricevuto l’annullamento del matrimonio religioso o la cessazione degli effetti del precedente matrimonio civile. 


Casi particolari:

 Minorenni: si necessita di un documento di autorizzazione del Tribunale dei minori;

 Donne vedove da meno di 300 giorni: E' necessario presentare il documento di autorizzazione del Tribunale civile;

 Cittadini stranieri: è necessario un certificato di capacità matrimoniale, rilasciato dall'autorità competente del proprio paese di origine, e, in alcuni casi, un atto di nascita tradotto in italiano dal consolato o dall'ambasciata. Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni del codice civile italiano.

Tra i Paesi europei è stata stipulata una convenzione secondo cui il matrimonio viene trascritto automaticamente nel Paese d'origine. Per i Paesi che non hanno aderito alla convenzione è possibile ottenere un certificato di matrimonio plurilingue che ne facilita la trascrizione in breve tempo.


Il regime patrimoniale

Al momento delle nozze, bisogna comunicare quale tipo di regime patrimoniale si è scelto. Si può decidere per la comunione dei beni, o per la separazione dei beni. E' opportuno informarsi e capire bene cosa comporti con precisione sia l'una che l'altra posizione. La scelta va comunicata sia all'Ufficiale di Stato civile che al sacerdote, al termine delle celebrazioni.

Documenti
 

Ormai molti di questi documenti sono stati sostituiti dalla possibilità di effettuare autocertificazione. Genericamente, ove per determinate circostanze questo non sia possibile, ecco la lista completa dei documenti necessari:
 

1. Certificato contestuale: si richiede al Comune di residenza, riporta la cittadinanza, lo stato civile e la residenza anagrafica.
2.
Estratto dell’atto di nascita per uso matrimonio, si richiede al Comune di nascita.
3. Se si è cambiato residenza da meno di un anno, è necessario il certificato di precedente residenza.
4.
Dichiarazione resa da chi esercita o ha esercitato la patria potestà, che attesti che i futuri sposi non si trovano in una situazione che ne impedisce il matrimonio (parentela, affinità, ecc.). In sostituzione ad essa si può presentare una copia integrale dell’atto di nascita che va richiesta al proprio Comune di nascita.
5.
Per i vedovi, copia integrale dell’atto di morte del coniuge rilasciata dal Tribunale del Comune di morte previa autorizzazione della Procura della Repubblica di Competenza.
6.
Per i Divorziati, copia integrale dell’atto di matrimonio precedente, con la sentenza di divorzio annotata a margine.
7.
Per i divorziati o già coniugati, se non sono trascorsi 300 giorni dalla data di annotazione a margine del proprio atto di matrimonio, bisogna presentare la sentenza di divorzio che va richiesta al Tribunale che l'ha emessa. La donna rimasta vedova o divorziata, deve obbligatoriamente far passare 300 giorni prima di un nuovo matrimonio, tranne che non vi sia stata una separazione pluriennale o una sentenza per impotenza del coniuge (serve ad evitare eventuali dubbi sulla paternità nel caso che la donna risultasse incinta). Il divieto cessa se si presenta un parto o una interruzione di maternità. Se la donna non è incinta, può richiedere l’autorizzazione al Tribunale.
8.
Autorizzazione del Tribunale dei minori, per i minorenni che comunque abbiano compiuto i 16 anni di età.

 

Matrimonio in Chiesa
 

Trattiamo qui del Matrimonio secondo il rito della Chiesa Cattolica, essendo questo il culto largamente più diffuso nelle nostre zone. Per i riti secondo gli altri culti religiosi rimandiamo ai siti di riferimento delle varie Chiese.

 

Per chi decide di sposarsi in Chiesa, la prima cosa da fare è quella di partecipare al "corso di preparazione al Matrimonio", che è una sorta di breve catechesi per spiegare ai futuri sposi cosa è il Matrimonio per i cristiani e come esso viene celebrato in Chiesa. Il corso è generalmente obbligatorio e si tiene, con modalità diverse, in ogni parrocchia.
Alla fine del corso, che dura di solito un paio di mesi, viene rilasciato un attestato da presentare insieme agli altri documenti; Tale attestato ha una validità indicativa di due anni. E' importante, quindi, informarsi per tempo presso la parrocchia in cui si è deciso di sposarsi.

 

E' bene ricordare anche in questa sede, che la Chiesa non ammette il divorzio. Non staremo qui a dissertarne le ragioni, anche se in fondo basta riflettere sulle parole che gli sposi pronunciano davanti a Dio, per capire che è una promessa che vale per tutta la vita e che non cambia al mutare delle circostanze: "...prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia e di amarti ed onorarti tutti i giorni della mia vita"...
Tuttavia, in alcuni casi particolari, si può ottenere
l'annullamento del matrimonio. A differenza del divorzio, con l'annullamento non si scioglie il Matrimonio, ma si dimostra che è nullo, e cioè che è come se non fosse mai stato celebrato, perché, per qualche valido motivo o vizio di forma, la sua celebrazione e da considerarsi come mai avvenuta.
Le pratiche per l'annullamento competono al tribunale Ecclesiastico.

 

Durante il rito religioso, verranno letti agli sposi gli articoli del codice civile che riguardano obblighi e diritti derivanti dal matrimonio, in presenza dei testimoni. E' sufficiente, per legge, un testimone per ciascuno, ma la tradizione ne concede fino a due. Il loro compito si risolve nel firmare, insieme agli sposi, l'atto di matrimonio.
Secondo il
rito concordatario, il matrimonio in chiesa viene riconosciuto nel suo valore anche civile, quindi in comune è sufficiente fare solo le pubblicazioni.
Alla fine della messa (o prima) si deve anche comunicare al parroco se si desidera avvalersi del regime di comunione o di divisione dei beni.  Tale scelta potrà essere successivamente cambiata con dichiarazione resa ad un notaio, trascritta e annotata sull'atto di matrimonio a cura dell'Ufficio di Stato Civile.


Quale Chiesa scegliere?

 

In passato era uso comune sposarsi nella parrocchia d'appartenenza della sposa, e, in verità questa tradizione è ancora abbastanza radicata.
Tuttavia oggi si ci può sposare indifferentemente presso la parrocchia dell'uno o dell'altro consorte. E' anche possibile chiedere al parroco l'autorizzazione di sposarsi in una Chiesa differente, (per esempio quella del posto in cui si andrà a vivere...) spiegandogli i motivi della scelta. Questo caso richiederà un ulteriore dispendio di tempo per la trasmissione dei documenti presso la nuova parrocchia.
Le pubblicazioni dovranno infatti essere affisse comunque anche nelle parrocchie d'origine.


Detto ciò passiamo alla documentazione richiesta:
 

Documenti per matrimonio in Chiesa

Documenti

 

Oltre ai documenti necessari per il rito civile, i principali documenti da presentare per il Matrimonio in Chiesa sono:

 

1. Certificato di battesimo: si chiede nella parrocchia dove si è stati battezzti;

2. Certificato di cresima: serve solo se la data non è annotata sul certificato di battesimo, la richiesta di questo certificato è un po' a discrezione dei vari parroci (secondo le direttive del proprio vescovo). C'è chi si accontenta che anche uno solo dei due sia cresimato, chi lo richiede per entrambi, e anche chi si accontenta di una "disposizione" a cresimarsi in futuro, dopo il matrimonio;

3. Certificato di stato libero ecclesiastico: questo documento serve se uno dei due sposi (o entrambi) abbia vissuto almeno un anno, dopo il compimento dei sedici anni d'età, in una diocesi diversa da quella attuale; si può sostituire con un giuramento suppletorio effettuato davanti al parroco e a due testimoni;

4. Pubblicazioni religiose: dopo che avete raccolto i documenti, ci si reca dal parroco per un breve colloquio (obbligarorio) che serve ad accettarsi delle motivazioni degli sposi e dell'accettazione dei vincoli del matrimonio religioso (il cosiddetto "processetto"). Dopo di che vengono affisse le pubblicazioni per otto giorni, sia presso le parrocchie dei due sposi che presso quella in cui la coppia si sposerà;

5. Certificato di avvenuta pubblicazione: rilasciato dal parroco una volta scaduti i termini dell'affissione delle pubblicazioni;

6. Attestato di frequenza al corso di preparazione al matrimonio;

7. Stato dei documenti: rilasciato alla coppia che vuole sposarsi in una chiesa diversa della parrocchia di appartenenza; dev'essere consegnato al parroco della chiesa prescelta;

8. Se i fidanzati hanno già figli, e il padre non li ha riconosciuti, deve farlo. C'è un formulario apposito, che il parroco può fornire.

 

Il congedo matrimoniale

In caso di matrimonio, ai lavoratori e alle lavoratrici non in prova compete un congedo matrimoniale di 15 giorni consecutivi (di calendario).
Tale congedo non può essere computato nel periodo di ferie annuali.
Il congedo spetta anche quando il lavoratore si trovi per giustificato motivo sospeso dal lavoro (esempio: in cassa integrazione) e in caso di dimissioni per contrarre matrimonio. La richiesta di congedo deve essere avanzata almeno sei giorni prima del suo inizio.


DOMANDE E RISPOSTE:

-E’ POSSIBILE FRAZIONARE IL CONGEDO?
-No.
-DA QUALE GIORNO INIZIA IL CONGEDO?
-La norma contrattuale è alquanto generica e si presta a diverse interpretazioni circa la decorrenza del congedo.
L’orientamento delle controparti è quello di far decorrere il congedo dalla data di matrimonio.
Pur non condividendo tale impostazione e considerando che il congedo in questione è a carico del datore di lavoro (a differenza di quanto avviene per gli operai) è opportuno rapportarsi alla propria realtà cercando - ovviamente - di far valere la tesi meno sfavorevole per il lavoratore.
-NEL CASO DI PIÙ MATRIMONI SI HA DIRITTO A PIÙ CONGEDI?
-Sì.

Assegno per il congedo matrimoniale

E' un assegno che viene concesso in occasione del matrimonio.

L'assegno spetta alle seguenti categorie di persone che possano far valere determinati requisiti:

1. Ai lavoratori, non aventi qualifica impiegatizia, dipendenti da aziende industriali, artigiane e cooperative (compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio) e al personale di bassa forza dell'armamento libero (sottufficiali e comuni) che alla data del matrimonio possono far valere un rapporto di lavoro di almeno una settimana;
2. agli operai e ai marittimi che si dimettono per contrarre matrimonio;
3. ai lavoratori che, ferma restando l'esistenza del rapporto di lavoro, non sono comunque in servizio per malattia, sospensione dal lavoro, richiamo alle armi ecc.;
4. ai lavoratori e ai marittimi disoccupati che, alla data del matrimonio, possono far valere un rapporto di lavoro di almeno 15 giorni nei novanta precedenti il matrimonio;
5. ai marittimi in servizio militare che possono far valere un rapporto di arruolamento di almeno 15 giorni nei 90 precedenti la data di richiamo alle armi ovvero la data di ultimazione del servizio di leva.

L'assegno spetta ad entrambi i coniugi quando l'uno e l'altra vi abbiano diritto.

LA DOMANDA

La domanda di assegno, con allegata la copia del certificato di matrimonio, deve essere presentata all'INPS entro un anno (in caso di pagamento da parte dell'INPS).
Nel caso in cui l'indennità è anticipata dal datore di lavoro, i lavoratori devono presentare la copia del certificato di matrimonio a quest'ultimo, entro i 60 giorni successivi al matrimonio.

L'IMPORTO
L'assegno è pari a 7 giorni di retribuzione (8 giorni per i marittimi) ed è calcolato sulla base della retribuzione percepita nell'ultimo periodo di paga (ultimi due periodi di paga per i lavoratori dell'industria e artigianato retribuiti a settimana).
L'assegno è corrisposto dai datori di lavoro per conto dell'INPS all'inizio del periodo di congedo. L'azienda chiede poi il rimborso all'INPS, entro un anno dalla data dei singoli pagamenti.
Ai lavoratori disoccupati o che si trovano sotto le armi è pagato dall'INPS.

IL RICORSO
Nel caso in cui la domanda sia respinta l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:

a)presentato agli sportelli della Sede dell'INPS che ha respinto la domanda;

b)inviato alla Sede dell'INPS per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;

c)presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili.

Divieto di licenziamento della lavoratrice per causa di matrimonio

La legge 9 Gennaio 1963 n. 3 sancisce che tutte le lavoratrici non possono essere licenziate nel periodo che intercorre dalla richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto ne segua la celebrazione, a un anno dopo la celebrazione stessa. Naturalmente sono esclusi i licenziamenti per giusta causa.
N.B. Il lavoratore che ha contratto esclusivamente matrimonio religioso non trascritto nei registri di stato civile non ha diritto al congedo matrimoniale.

 

                           Costituzione e matrimonio

Art.29
1.La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
2.Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Art.30
1.E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.
2.Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
3.La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

Art.31
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art.143 - Diritti e doveri reciproci dei coniugi.
1- Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
2- Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.
3- Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.


Art. 143 bis - Cognome della moglie
La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.


Art. 144 -Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia
1- I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.
2- A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.


Art. 147 - Doveri verso i figli
Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.